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giovedì, 23 maggio 2013 - 14:22
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sentenza

Banche, Tribunale di Firenze blocca derivati sottoscritti con leasing

Accolte le richieste di Adusbef
Immagine articolo - Il sito d'Italia

La sezione civile del tribunale di Firenze ha bloccato l'effetto di alcuni contratti derivati ''collar'' che la banca Bnl aveva fatto sottoscrivere ad una societa' per coprire il rischio di cambio di tassi di interesse su un contratto di leasing immobiliare del valore di 2,4 milioni su un capannone industriale. I giudici hanno accolto le richieste che arrivavano dall'avvocato Giulio Caselli dell'Adusbef inibendo gli effetti negativi che il contratto derivato aveva ancora sul conto corrente della societa'. La societa' aveva stipulato nel 2007 un contratto di leasing immobiliare per un valore di circa 2,4 milioni di euro, finalizzati all'acquisto di un capannone industriale utilizzato per la propria attivita', e aveva sottoscritto anche un contratto derivato con l'obiettivo di coprire le eventuali perdite dovute alla variazione del tasso di interesse. Si trattava di un contratto swap Purp Collar In & Aut.''La sentenza e' importante - spiega l'avvocato Caselli - perche' e' una delle prime in Italia che inibisce l'effetto di derivati, sospendendo d'urgenza addebiti che stava producendo. Si tratta di prodotti venduti a tappeto contro il rischio dovuto ai tassi di interessi in contratti di leasing. E molto spesso si trattava di prodotti speculativi'' Il magistrato, esaminate le diverse posizione, ha valutato che pur essendo una societa' immobiliare, il ''cliente'' non poteva essere identificato come operatore qualificato non avendo fatto nel passato operazioni speculative. Inoltre, il giudice ha evidenziato carenze informative e sottolineato come lo swap in questione fosse ''connotato da un ingiustificato squilibrio del sinnallagma contrattuale'', perche' il contratto di leasing risulta risolto nel febbraio 2010 e sarebbe quindi ''venuta meno la indubbia (e nota alla banca) strumentalita' del contrato di swap rispetto a quello di leasing''. Il magistrato ha quindi ritenuto che ''non essendo dato qualificare la societa' ricorrente come operatore qualificato e non avendo comunque la banca ottemperato agli obblighi'' del testo unico della finanza, ''le perdite derivanti dal contratto di swap ancora in essere non sono da porre a suo carico''. Anche perche ''non e' dato ritenere che, stante la propria scarsa competenza finanziaria in materia di strumenti derivati ed atteso il consistente debito contratto con la societa' di leasing, la societa' ricorrente avrebbe mantenuto in essere il contratto se fosse stata debitamente informata dei concreti rischi a cui sarebbe andata incontro''. Per questo il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta d'urgenza di inibire ogni ulteriore addebito sui conti correnti della societa' derivanti dal contratto derivato sottoscritto nel passato''.

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