firenze
skyline
facebook twitter youtube Feed RSS

 

X
  • Notice: Undefined variable: node in theme_fb_social_comments_block_comments_view() (line 116 of /var/www/pressflow/sites/all/modules/fb_social/modules/fb_social_comments/fb_social_comments.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in theme_fb_social_comments_block_comments_view() (line 116 of /var/www/pressflow/sites/all/modules/fb_social/modules/fb_social_comments/fb_social_comments.module).
a cura di susini group

Edilizia: tutte le novità sul Durc di congruità

  • Notice: Undefined variable: node in theme_fb_social_comments_block_comments_view() (line 116 of /var/www/pressflow/sites/all/modules/fb_social/modules/fb_social_comments/fb_social_comments.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in theme_fb_social_comments_block_comments_view() (line 116 of /var/www/pressflow/sites/all/modules/fb_social/modules/fb_social_comments/fb_social_comments.module).
Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

Cos'è il DURC di congruità? Il DURC di congruità è l'attestazione che il numero di operai assunti per la realizzazione degli interventi edili, non sia superiore o inferiore a quella che realmente servirebbe per eseguirli effettivamente. Nell'articolo a cura di Sandro Susini, dottore consulente del lavoro e fondatore di Susini Group, l'approfondimento su un tema di grande interesse per il settore dell'edilizia.

 

Con la firma del decreto n. 143 del 25 giugno u.s. da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in applicazione dell’art. 8, comma 10 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, viene di fatto avviato il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle Organizzazioni più rappresentative del settore edile.

 

Di seguito riportiamo le principali novità connesse all’avvio del nuovo sistema, le cui disposizioni, come indicato nel decreto ministeriale, si applicheranno ai lavori per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1 novembre 2021.

 

Per quanto riguarda la gestione operativa, che coinvolge direttamente le Casse Edili/Edilcasse, prevede l’avvio di una fase di sperimentazione del nuovo sistema, che non sarà inizialmente obbligatoria ma che sicuramente lo diventerà.

 

Ricordiamo che l’attuazione del sistema di verifica della congruità, come indicato dalle parti sociali nel citato accordo del 10 settembre 2020, nasce dall’esigenza di contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, creando un danno alla regolare concorrenza tra le imprese. Per tali motivi, nell’accordo del 10 settembre u.s. le parti hanno definito una tabella degli indici minimi di congruità che indicano le percentuali minime di incidenza della manodopera sul valore dell’opera. Per espressa indicazione delle parti, recepita nel testo del decreto ministeriale, relativamente ai lavori privati la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000,00, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori.

 

L’attestazione di congruità, secondo le indicazioni del Ministero, viene rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero dal committente. Per i lavori pubblici l’attestazione di congruità deve essere richiesta in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, mentre per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

 

 

Come avviene di prassi per le pratiche di richiesta del DURC, nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile /Edilcassa, a cui è rivolta la richiesta, segnalerà all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitando la stessa a regolarizzare la propria posizione entro 15 gg., attraverso il versamento alla Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita di congruità.

Nel caso di mancato adempimento entro il termine indicato, la Cassa Edile/Edilcassa formalizzerà l’esito negativo della verifica di congruità al soggetto che ha effettuato la richiesta, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause dell’irregolarità e procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI).

 

Solo nel caso in cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifica lo scostamento. L’impresa affidataria che non risulta congrua, potrà inoltre dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera esibendo documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa.

 

Il Ministero precisa che l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc On Line (DOL).

 

Per dare attuazione al sistema sopra indicato la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), in questi mesi ha lavorato per mettere a punto un sistema informatico che consenta alle imprese di monitorare l’andamento della congruità contestualmente alle denunce mensili presentate sul singolo appalto. Lo strumento messo a punto è CNCE_EdilConnect, che consente a tutte le Casse Edili/ Edilcasse nazionali di fornire alle imprese proprie iscritte e ai loro intermediari una modalità comune di gestione dei cantieri all’interno della denuncia mensile, utilizzabile per semplificare la corretta compilazione della dichiarazione e per consentire di agevolare lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera. In particolare, il sistema consente il precaricamento dei cantieri in denuncia da parte dell’impresa principale e il recupero delle informazioni relative alla manodopera dalla denuncia mensile. L’impresa principale del cantiere (appaltatore) può quindi, in un’unica pagina del portale di CNCE EdilConnect, visualizzare tutte le informazioni relative alla manodopera denunciata a tutte le Casse nazionali.

 

Nel caso in cui l’impresa preferisse comunque delegare agli intermediari di cui alla Legge n. 12 del 1979 le attività di gestione dei cantieri, il programma permette ai medesimi di operare nel sistema CNCE EdilConnect anche per conto delle imprese assistite.

 

Operativamente, il sistema consente all’impresa o all’intermediario di inserire il cantiere in EdilConnect; una volta ottenuto il codice univoco, tramite EdilConnect si procede all’invio della Denuncia di Nuovo Lavoro alla Cassa Edile /Edilcassa competente; sarà pertanto il sistema a precaricare in denuncia il nuovo cantiere attribuendogli il “codice univoco”. Se il caricamento avviene direttamente ad opera dell’impresa, l’intermediario non interviene nella fase di inserimento del cantiere, in quanto lo trova già precaricato in denuncia con il relativo codice, potendo in tal modo attribuirgli la manodopera comunicata dall’impresa.

 

Pertanto, il nuovo sistema consente di

  • precaricare il cantiere in denuncia da parte dell’impresa principale, quindi dell’appaltatore;

  • in caso di subappalto, per semplificare le attività, sarà sufficiente che l’appaltatore inserisca il nominativo del subappaltatore in CNCE EdilConnect,

  • il sistema trasmette automaticamente un email al subappaltatore, informandolo dell’operazione.

  • L’invio della Denuncia Nuovo Lavoro potrà essere effettuato dal subappaltatore cliccando direttamente su un collegamento presente nell’email, oppure accedendo a CNCE EdilConnect.

 

Soltanto l’appaltatore inserisce il cantiere in denuncia; il subappaltatore non deve effettuare nessuna comunicazione relativa ai dati del cantiere al proprio intermediario, che troverà precaricato automaticamente il cantiere nella denuncia.

 

Manda i tuoi comunicati stampa a: [email protected]