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lo scrive il giudice

VIDEO - Stupro studentesse Usa, motivazioni condanna carabiniere. "Costa inchioda Camuffo, ragazza diceva 'No'"

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

"Rapporto sessuale con violenza, senza il consenso, approfittando di una situazione psicofisica di inferiorità ma soprattutto a fronte del dissenso ben espresso dalla ragazza" americana ubriaca. Lo scrive il giudice Fabio Frangini nelle motivazioni della condanna a 4 anni e 8 mesi inflitta all'appuntato Marco Camuffo (nella foto), uno dei due carabinieri imputati per aver abusato il 7 settembre 2017 a Firenze di due ragazze Usa.

 

Il giudice scrive che il collega Pietro Costa "fa dichiarazioni che inchiodano Camuffo dicendo di aver sentito i 'no.. no', 'no.. cosa fai'" della studentessa.

 

Il racconto dei fatti è stato ritenuto "coerente" , e sono state giudicate "spontanee e compatibili" le loro successive reazioni "con quanto avvenuto". Le affermazioni rese dall'ex carabiniere Camuffo, che ha riferito di un rapporto cosenziente dopo essere stata "provocato" dalla ragazza, "si commentano da sole" e "non possono in alcun modo essere poste seriamente a fondamento di una credibile ricostruzione del fatto".

 

Inoltre, scrive il gup, non c'erano motivazioni "a fare dichiarazioni palesamente calunniose" da parte delle due ragazze che, scrive il giudice, "sono di famiglia benestante e certamente non erano e non sono alla ricerca di facili risarcimenti di denaro, che non cambierebbero in nulla la loro posizione economica e sociale".

 

Il giudice ha anche affrontato la "mera diceria secondo la quale le ragazze americane fanno false denunce di stupro, perche' coperte da apposite assicurazioni e quindi per lucrare fantomatici risarcimenti". E' evidente che non vi sia traccia di una polizza "negli atti di assicurazione prodotti - si legge nelle motivazioni - in nessuno di essi vi è una sola clausola che faccia riferimento a risarcimenti per violenze sessuali subite. Si tratta di una mera assicurazione per infortuni, per altro stipulata su indicazione della stessa scuola, esattamente come quella che qualunque soggetto stipula in caso di viaggio in un paese non convenzionato con il nostro servizio sanitario nazionale".

 

Secondo il giudice "non vi è un solo motivo per il quale è possibile prospettare la possibilità di riconoscere alcun tipo di attenuante all'imputato, non essendo l'incensuratezza ovvero il comportamento processuale lineare, elementi sui quali si possa fare tale valutazione, soprattutto a fronte del fatto che si procede contro un 'uomo dello Stato', dal quale tali comportamenti si devono considerare quanto meno doverosi".

 

 

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