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in collaborazione con susini group

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: un diritto fondamentale

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

La tragica morte della 22enne Luana D'Orazio, operaia in un'azienda tessile di Montemurlo (Prato), ha sconvolto l'intero Paese e ha riaperto, se mai si fosse chiuso, la necessità di garantire un lavoro in sicurezza.

 

Sandro Susini, dottore consulente del lavoro e fondatore di Susini Group, in questo articolo, diviso in due parti, approfondisce per ilsitodiFirenze.it un tema di fondamentale importanza per il rispetto dei diritti di una persona.

 

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 entrato in vigore in due step, prima il 15 maggio 2008 e poi 1° gennaio 2009.

 

La normativa ha l’intento di far svolgere a tutti coloro che lavorano, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali.

 

Questa disciplina è il principale punto di riferimento per garantire ai lavoratori un ambiente lavorativo salubre e sicuro.
 

La normativa si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o equiparato comporta l’applicazione delle tutele. Rimangono esclusi soltanto i datori di lavoro di personale assunto per svolgere i servizi domestici o familiari.

 

Il D.Lgs. n. 81/2008 individua i principi comuni e disciplina i luoghi di lavoro, attrezzature e dispositivi di protezione individuali, cantieri temporanei e mobili, segnaletica, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici e atmosfere esplosive.

 

La Legge indica una serie di doveri in capo a determinati soggetti interni all’azienda quali: il datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore, il Medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP), l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e l’Addetto alle emergenze.

 

 

Cerchiamo, innanzi tutto, di comprendere chi sono le figure indicate dalla normativa e quali i loro obblighi in azienda:

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa e si identifica nella persona fisica che è effettivamente titolare dei poteri giuridici di adottare le misure di prevenzione e protezione.

 

Il dirigente è la persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

 

Il preposto sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevutecontrollandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa. Non è tenuto all’adozione delle misure di prevenzione e di protezione, che spettano al datore di lavoro e al dirigente, ma ha solo il dovere di vigilare affinché le misure predisposte siano effettivamente osservate dai lavoratori e le procedure di lavoro attuate correttamente. Questi deve ricevere un’adeguata e specifica formazione oltre ad un aggiornamento periodico.

 

Sono lavoratori tutti i prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privatocon o senza retribuzione esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

 

Il medico competente, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati dalla Legge, ha il compito di collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. 

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è quella persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali individuati dal D. Lgs n. 81/2008, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Può essere un lavoratore interno o un consulente esterno. Deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione.

 

L’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla Legge, può essere interno o esterno e le sue funzioni sono quelle di supporto al servizio di prevenzione e protezione, in stretta collaborazione con RSPP e datore di lavoro. E’ tenuto a frequentare specifici corsi di formazione. 

(fine prima parte)

 

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