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Emergenza Coronavirus, arriva il Decreto Cura Italia. L'esperto risponde: ecco come funziona

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

Il decreto-legge economico per l'emergenza Coronavirus è arrivato con le misure che hanno un impatto praticamente tutti i settori lavorativi.

 

IL DL n.18 del del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo e soprannominato "Cura Italia", contiene norme nazionali su sanità, lavoro, liquidità imprese e famiglie, fisco.

 

Sandro Susini, consulente del lavoro e collaboratore della rubrica L'Esperto Risponde ci illustra i principali provvedimenti.

 

Art. 18 Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Campo di applicazione: Possono accedervi i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Beneficiari: I lavoratori risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Non si applica la disposizione, di cui all’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 148/2015, che prevede il possesso da parte del lavoratore, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione

Tipologia di ammortizzatore sociale: concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (FIS)

Causale: emergenza COVID-19.

Periodi rientranti: quelli decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di Agosto 2020.

Durata: nove settimane.

Deroghe previste:

Cigo.

  • -    La domanda non è soggetta alla verifica delle causali.
  • -    Dispensa dell’Informazione e consultazione sindacale (art. 14 D. Lgs. N. 148/2015).
  • -    Dispensa del rispetto del termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa (art. 15 c. 2 D. Lgs. N. 148/2015) per quanto concerne la domanda da inviare all’INPS.
  • -    I periodi di trattamento concessi non incidono ai fini del calcolo delle durate massime complessive di cui all’art. 4 comma 1 e 2 e art. 12 del D. Lgs. 148/2015).
  • -    Non si applica il contributo addizionale da calcolarsi sulla retribuzione persa (art. 5 D. Lgs. 248/2015)
  • -    Non si applica la disposizione, di cui all’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 148/2015, che prevede il possesso da parte del lavoratore, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
  • -    L’informazione, consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro 3 giorni dalla richiesta.

 

Assegno ordinario.

  • -    Dispensa del rispetto del termine di non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 16 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività (art. 30 c. 2 D. Lgs. N. 148/2015).
  • -    La consultazione e l’esame congiunto possono essere svolti in via telematica 
  • -    I periodi di trattamento concessi non incidono ai fini del calcolo delle durate massime complessive di cui agli artt. 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,).
  • -    Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario non si applica il tetto aziendale che prevede che le prestazioni siano determinate in misura non superiore a  dieci volte  l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (art. 29 comma 4 D. Lgs. 148/2015).
  • -    Non si applica il contributo addizionale da calcolarsi sulla retribuzione persa (artt. 29 comma 8 e 33 comma 2 D. Lgs. 248/2015)
  • -    E’ concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (oltre 5 fino a 15). Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
  • -    Non si applica la disposizione, di cui all’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 148/2015, che prevede il possesso da parte del lavoratore, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione

 

 

Presentazione domanda:

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti delle causali: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato (articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

 

 

Art. 19 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.

Campo di applicazione: Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

Tipologia di ammortizzatore sociale: concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale

Deroghe:

  • -    Il trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti del calcolo delle durate Il relativo massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2.
  • -    Non si applica il contributo addizionale da calcolarsi sulla retribuzione persa (artt. 5 D. Lgs. 248/2015)
  • -    Dispensa dell’Informazione e consultazione sindacale (art. 24 e 25 D. Lgs. N. 148/2015).

 

 

Art. 20 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

 

Campo di applicazione: I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce  l’assegno di solidarietà già in corso.

 

Tipologia di ammortizzatore sociale: concessione dell’assegno ordinario.

Deroghe:

  • -    Non si applica il contributo addizionale da calcolarsi sulla retribuzione persa (art. 29 comma 8 D. Lgs. 148/2015)
  • -    Il trattamento concesso non è conteggiato ai fini dei limiti del calcolo delle durate Il relativo massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2 e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

 

Art. 21 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli Enti Religiosi riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassaintegrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro.

Tipologia di ammortizzatore sociale: concessione cassaintegrazione salariale in deroga

Causale: emergenza COVID-19.

Periodi rientranti: quelli decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di Agosto 2020.

Durata: nove settimane.

Procedura: Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’NPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni direttamente

Deroghe previste:

  • -    L’accordo può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.
  • -    Dispensa dell’Informazione e consultazione sindacale per le aziende con fino a 5 dipendenti.

 

 

 

L'ESPERTO RISPONDE

L'esperto risponde è la nuova rubrica de ilsitodiFirenze.it dedicata al mondo dell'impresa e del lavoro. Grazie alla collaborazione con stimati professionisti, i nostri lettori potranno rivolgere i loro quesiti in materia fiscale. In particolare potranno ottenere una risposta sui temi di consulenza del lavoro e di rischio d'impresa, oltre a poter risolvere dubbi su adempimenti societari e normative fiscali.

 

A rispondere alle vostre domande saranno Sandro Susini, consulente del lavoro e socio della Susini Group Stp e Massimo Manetti, tributarista e titolare dello Studio Manetti Consulting.

 

Invia una domanda Inviare una domanda agli esperti è semplice e gratuito. Per poter scrivere il proprio quesito basta inviare una email all'indirizzo [email protected]. Oppure un messaggio al numero 3662756087

 

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