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di sandro susini

Proroga contratti apprendistato, l'esperto risponde

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Immagine articolo - ilsitodiFirenze.it

Sandro Susini, consulente del lavoro e collaboratore della rubrica L'Esperto Risponde, illustra le principali novità sull'obbligo di proroga del contratto di lavoro per apprendisti. 

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato convertito in data 17 luglio 2020 con la Legge n. 77.

La conversione ha introdotto all’art. 93, disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratto a termine e di proroga di contratti di apprendistato, il comma 1-bis introducendo l’obbligo di proroga dei contratti di apprendistato, a termine e di somministrazione in forza al 23 febbraio 2020.

 

L’art. 93 è stato così modificato:

1.       In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.  

1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Tenuto conto della nuova formulazione, viene istituita una sorta di proroga obbligatoria pari al periodo “non lavorato” per sospensione dovuto a COVID -19 (CIGO, FIS, Fondi bilaterali e Fondi bilaterali alternativi, CISOA, CIG in deroga, Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano).

 

La proroga riguarda:

·         Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015);

·         Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015);

·         Il contratto a tempo determinato, senza alcuna esclusione;

·         La somministrazione a termine.

 

La normativa pone diversi dubbi che rimangono irrisolti e per i quali non rimane che attendere i chiarimenti da parte degli Istituti preposti.

 

 

Sandro Susini, consulente del lavoro

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